Cosa sapere sulla sospensione rata mutuo Inpdap, chi può averla e come richiederla

Sospensione rata mutuo ipotecario Inps Inpdap

Nel corso degli anni l’Inps ha modificato l’offerta dei finanziamenti dedicati ai dipendenti e pensionati pubblici al fine di renderla in linea con quella dei finanziamenti proposti da banche e società finanziarie. Oggetto di modifica sono stati principalmente i muti Inps ex Inpdap. Con l’introduzione del nuovo Regolamento Mutui Inpdap infatti sono state apportate diverse modifiche, tra cui l’introduzione della sospensione rata mutuo Inpdap.

Si tratta della possibilità per il mutuatario di interrompere i pagamenti per un massimo di due rate di ammortamento (12 mesi). Come stabilito dall’articolo 19 del Regolamento mutui approvato nel 2015, la sospensione delle rate non è accessibile a tutti i mutuatari. Si tratta di un privilegio riservato a quanti soddisfano una serie di requisiti. Ma vediamo nel dettaglio chi può ottenerla e come funziona.

Chi può ottenere la sospensione delle rate

La sospensione rata mutuo Inpdap è riservata ai mutuatari non morosi che si trovano in una delle seguenti situazioni.

  • malattia del mutuatario o del coniuge, tale da ridurne la capacità economica in seguito a riduzione della retribuzione o ad aspettativa senza assegni;
  • morte del titolare del mutuo o del coniuge;
  • involontaria perdita del posto lavoro da parte del mutuatario o del coniuge;
  • eventi calamitosi che si sono verificati nel luogo dove sorge l’abitazione oggetto di mutuo;
  • situazioni di morosità incolpevole.

Requisiti per i soggetti morosi

L’unica situazione in cui i mutuatari morosi possono beneficiare della sospensione rata mutuo Inpdap è a condizione che si trovino in situazioni di morosità incolpevole.

A tal proposito, la Gestione ex Inpdap dell’Inps ha creato una specifica Commissione chiamata a valutare le situazioni di morosità incolpevole e le relative richieste di sospensione delle rate.

La Commissione ha individuato i seguenti scenari come situazioni di morosità incolpevole in cui è possibile sospendere i pagamenti.

  • malattia del titolare del contratto di mutuo o del coniuge tale da ridurne la capacità economica, a seguito di aspettativa senza assegni o di taglio dello stipendio;
  • decesso del mutuatario o del coniuge;
  • involontaria perdita del lavoro del titolare del contratto di mutuo o del coniuge;
  • eventi calamitosi che siano avvenuti nel territorio in cui si trova dell’immobile;
  • spese mediche sostenute per prestazioni chirurgiche e ricoveri ospedalieri, in seguito a una malattia o ad un infortunio di un membro del nucleo familiare del mutuatario;
  • spese sostenute per l’assistenza continuativa a un membro del nucleo familiare del mutuatario;
  • separazione giudiziale del mutuatario;
  • furto o danni causati alla casa che costituisce la residenza familiare del mutuatario e che non siano coperti da assicurazione.

Come presentare domanda

In ogni caso la richiesta di sospensione della rata deve essere presentata presso la sede Inps competente per territorio. Le istanze presentate da soggetti non morosi sono valutate in loco, mentre quelle relative ai mutuatari morosi vengono inviate alla Commissione valutatrice.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale dell’Inps o a rivolgervi alla sede Inps più vicina al vostro domicilio.

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